Facendo alcune ricerche sui più importanti portali immobiliare, si nota che ci sono molti annunci di immobili venduti all’asta. Si tratta di aste immobiliari giudiziarie che riguardano la vendita forzata di immobili espropriati (derivanti da fallimenti o esecuzioni immobiliari).

La normativa di riferimento, che è importante conoscere per capire al meglio come funziona la procedura, è contenuta nel Codice di Procedura Civile tra l’art. 474 e il 632.

I preparativi

Un perito, nominato dal giudice, dopo aver effettuato un sopralluogo redige una perizia e stabilisce il prezzo base di vendita. La perizia può essere consultata alla cancelleria del tribunale, nello studio del professionista o su internet se l’asta è pubblicizzata su siti dedicati.

Dopodiché il giudice emette un’ordinanza di vendita.

Il cancelliere del tribunale, il notaio oppure un professionista delegato si occuperà poi di pubblicare un avviso d’asta, documento ufficiale che sarà affisso per almeno tre giorni consecutivi all’albo del tribunale e nel quale sono riportati:

  • indirizzo dell’immobile;
  • data, ora e luogo in cui si terrà l’asta;
  • prezzo base;
  • rilancio minimo;
  • termine di presentazione delle offerte;
  • modalità di vendita.
  • Come si svolge l’asta?

    Nell’asta senza incanto i partecipanti (tutti i cittadini, tranne il debitore) presentano le loro offerte in busta chiusa (più 10% di cauzione e senza segni di riconoscimento). In presenza di un’unica offerta si procede direttamente all’aggiudicazione dell’immobile (se la cifra offerta è superiore di almeno 1/5 al prezzo base, se invece è inferiore o uguale occorre l’accordo del giudice), mentre in presenza di più offerte verrà indetta una gara fra tutti i partecipanti fissando come prezzo base l’importo dell’offerta più alta.

    Nel caso in cui non ci fossero offerte, il giudice dispone una nuova asta con incanto, ossia una pubblica gara tra offerenti. L’aggiudicazione è provvisoria: i partecipanti “sconfitti” hanno 10 giorni di tempo per presentare una nuova offerta aumentata di almeno un quinto rispetto a quella vincente.

    La persona che si è aggiudicato l’immobile dovrà pagare entro i termini stabiliti nell’avviso di vendita, attraverso un bonifico o aprendo un mutuo e in questo caso l’accordo con la banca dovrà essere definito prima della scadenza del termine del saldo.

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